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Sicurezza, dalle ronde all'uso dello spray al peperoncino

di Nicoletta Cottone

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14 maggio 2009

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Sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci (articolo 3, comma 29). Inasprimento della pena per sequestro di persona se il fatto è commesso in danno di un minore: reclusione da tre a dodici anni. La pena è ulteriormente aumentata (reclusione da tre a quindici anni) se il fatto è commesso: in danno di un ascendente, discendente o coniuge o da pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le sue funzioni: se si tratta di minore di quattordici anni; se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero. Nel libro II, titolo XI (Delitti contro la famiglia), capo IV (Delitti contro l'assistenza familiare), è inserita una nuova fattispecie di reato, la "Sottrazione e trattenimento di minore all'estero": prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, per chi sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, c'è la reclusione da uno a quattro anni (da sei mesi a tre anni se il minore ha compiuto quattordici anni). Se i fatti sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori.

Servizi di controllo per le attività di intrattenimento e di spettacolo (articolo 3, commi da 7 a 13). Regolamentazione per il personale di controllo per le attività di intrattenimento e di spettacolo, che dovrà essere iscritto in un elenco ad hoc, tenuto anche in forma telematica dal prefetto territorialmente competente. È vietato l'uso di armi o di oggetti atti a offendere. No anche a qualsiasi strumento di coazione fisica. Un decreto Interno, da emanare entro 60 giorni, fisserà i requisiti per l'iscrizione. Sarà poi compito del prefetto cancellare gli addetti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. Chi già svolge tali attività sarà iscritto nell'elenco a patto che abbia i requisiti richiesti. Sanzioni da 1.500 a 5mila euro per chi svolge servizi in difformità e per chi impiega soggetti non iscritti all'elenco.

Terrorismo, sospensione cautelare dell'attività o scioglimento di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi (articolo 3, commi da 34 a 36). Sospensione cautelare dell'attività o scioglimento di associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi comunque denominati, la cui azione si ritiene possa favorire la commissione di reati di terrorismo, anche internazionale. La richiesta di sospensione cautelativa dell'attività di queste associazioni si presenta al giudice competente per il procedimento per il reato di terrorismo. La sospensione è concessa dal giudice entro 10 giorni dalla richiesta, se risulti suffragata da "concreti e specifici elementi". L'eventuale ricorso non sospende il provvedimento impugnato. Il provvedimento può essere revocato in ogni momento, se vengono meno i presupposti che lo hanno causato. Quando viene accertata con sentenza irrevocabile l'attività di favoreggiamento dei reati di terrorismo, il ministro dell'Interno dispone con decreto lo scioglimento delle associazioni. Se i beni dell'associazione non sono stati confiscati con la sentenza di condanna, la misura può essere adottata con lo stesso decreto di scioglimento.

Spray al peperoncino (articolo 3, comma 32). Il ministro dell'Interno ha il compito di definire entro 60 giorni le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, come gli spray al peperoncino, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum (olio di peperoncino), che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.

Truffa, aggravante (articolo 3, comma 28). Introdotta una nuova circostanza aggravante del delitto di truffa, se il fatto è commesso in presenza della circostanza aggravante comune della cosiddetta minorata difesa, ossia "l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

Tutela penale dei disabili (articolo 3, comma 1). Ampliata la tutela penale prevista dall'ordinamento per i disabili, intervenendo sulla circostanza aggravante prevista dall'articolo 36, comma 1, della legge 104/1992. In pratica si estende l'ambito di applicazione dell'aggravante anche a tutti gli altri delitti non colposi previsti dal Titolo XIII del Libro II codice penale, ossia a tutti i delitti contro il patrimonio. Sostituito il riferimento alla "persona handicappata" con "persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale".

Violazione di domicilio (articolo 22, commi 24 e 25). Minimo edittale di sei mesi per la pena della reclusione in caso di violazione di domicilio (attualmente è prevista solo la pena massima di 3 anni). Introdotta tra le ipotesi di arresto facoltativo in flagranza il delitto di violazione di domicilio.

Violenza sessuale, aggravanti (articolo 22, comma 23). Modificato l'articolo 609-ter del codice penale, intervenendo sulla disciplina delle aggravanti previste per il delitto di violenza sessuale. Viene introdotta una ulteriore aggravante per l'ipotesi in cui la violenza sessuale sia commessa all'interno o nelle immediate vicinanze della scuola (istituto d'istruzione o di formazione) frequentata dalla vittima.

14 maggio 2009
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